Codice Deontologico

    Codice Deontologico

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    CODICE DEONTOLOGICO

    CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI

    PREMESSE

    Riteniamo importante ed indispensabile illustrare le premesse che hanno

    motivato le scelte fatte nella stesura del nuovo Codice Deontologico.

    La professione veterinaria, pur nel rispetto dei principi e dei compiti che le sono

    propri, sta cambiando ed è necessaria una evoluzione coerente con le modificazioni del

    contesto socio-culturale in cui si espleta.

    La sorgente degli indirizzi comportamentali a cui il medico veterinario deve

    ispirare e conformare la sua condotta professionale va ricercata proprio nel mutamento

    della sensibilità sociale e nella nuova concezione del rapporto uomo/animale.

    Il Codice Deontologico si pone in proposito come guida adeguandosi, con

    proiezioni future, al contesto attuale per assicurare coerenza ai doveri eticoprofessionali

    in esso codificati.

    Da sempre nella veterinaria gli interessi della categoria si coniugano con quelli

    della collettività, in risposta a mutue esigenze sanitarie in primo luogo, ma anche etiche

    e giuridiche, nell’ambito della salvaguardia e del benessere degli animali.

    Modificare il Codice Deontologico veterinario significa entrare nei significati

    più profondi della professione, coglierne con sensibilità ogni esigenza di rinnovamento

    e statuendola con determinazione e coraggio, cercando di evitare conformismi o

    tentazioni corporative.

    Le norme deontologiche in passato riguardavano più che altro il comportamento

    del medico veterinario verso i colleghi, attualmente il comportamento deontologico

    deve avere riguardo anche del cliente e del paziente.

    Prima di procedere alla stesura dell’articolato abbiamo fatto un “brainstorming”

    su quello che avrebbe dovuto essere il nuovo Codice Deontologico sulle motivazioni, le

    caratteristiche e le finalità.

    L’opera di modifica del Codice Deontologico veterinario si è svolta quindi

    attraverso una prima fase di analisi del contenuto normativo, intesa come occasione di

    verifica e riflessione sullo stesso, seguita dalla necessaria revisione di principi e precetti.

    In questa fase sono state considerate le indicazioni pervenute dagli Ordini

    provinciali sollecitati a manifestare le loro necessità di modifica ed integrazione del

    vecchio Codice.

    E’ stata quindi predisposta una bozza che è stata sottoposta al vaglio degli Ordini

    provinciali ed anche ad altre componenti interne ed esterne alla professione.

    Nella stesura definitiva sono state recepite le osservazioni, le modifiche e le

    integrazioni proposte e considerate utili e costruttive nonché compatibili con

    l’impostazione, sia dagli Ordini provinciali sia da Istituzioni, Associazioni, Sindacati,

    Enti, Università ed Autorità che sono stati coinvolti.

    * * * * * *

    Principi generali di modifica

    Ispirare il Codice Deontologico ai valori della bioetica

    Evitare la citazione e la ripetizione di norme aventi forza di Legge in quanto

    pleonastiche, anche al fine di evitare un continuo aggiornamento del Codice

    Deontologico a seguito delle variazioni delle norme stesse

    Evocare principi generali e non adempimenti giuridici precisi e dettagliati

    Richiamare i doveri del medico veterinario nell’esercizio della professione

    Definire prestigio e decoro della professione,e garantirne la credibilità

    Ribadire le condizioni per l’esercizio della professione veterinaria

    Sostenere e promuovere il benessere animale

    Sottolineare la responsabilità professionale, il consenso informato e le Buone

    Pratiche Veterinarie con assicurazione di impegno e mezzi

    Integrare le modifiche imposte dalla legge Bersani e dall’Autorità Garante su

    onorari e pubblicità

    Richiamare il dovere di aggiornamento e la educazione medica continua

    Normare il rapporto tra medici veterinari

    Recepire il trend dell’Europa: libera scelta del professionista da parte dell’utente,

    diritto ad una qualificata prestazione e a una esaustiva informazione

    * * * * * *

    Alcuni articoli sono stati scritti in modo breve e sintetico perché inserire dettagli

    avrebbe appesantito la norma senza renderla totalmente esaustiva.

    Ritenendo importante comunque proporre alcuni approfondimenti per facilitarne

    l’interpretazione, per alcuni articoli sono state predisposte delle note in calce.

    Il Codice Deontologico deve essere uno strumento vivo e dinamico, passibile di

    miglioramenti e adeguamenti nel tempo per adattare la professione all’evoluzione del

    contesto sociale in cui opera la categoria. Deve essere la linea guida e il riferimento del

    nostro comportamento professionale.

    CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

    DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

    OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

    DEONTOLOGICO

    Art. 1 – Medico Veterinario –

    professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica

    In particolare, dedica la sua opera:

    - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui

    vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri

    prodotti di origine animale;

    - alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro

    benessere;

    alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;

    - alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirate ai

    principi di tutela delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile

    con l’uomo;

    - alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed

    esotici;

    - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri

    senzienti;

    - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione

    per un corretto rapporto uomo-animale;

    - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad

    alla valutazione dei rischi connessi.

    Il Medico Veterinario svolge la propria attività

    Art. 2 – Definizione –

    regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi

    nell'esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non

    esime dalla responsabilità disciplinare.

    La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi e delle

    Art. 3

    Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti

    degli utenti.

    – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i

    Art. 4

    infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme

    deontologiche.

    Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto

    della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze,

    soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

    – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di

    Art. 5

    dalla inosservanza o dall’ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta,

    anche se omissiva.

    Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.

    – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende

    Art. 6

    Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico

    Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in

    cui viene svolta l’attività.

    Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio

    dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla

    conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.

    – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari –

    Art. 7 – Applicabilità –

    rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino

    iscritti all’elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini

    degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l’iscrizione

    all’Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.

    Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno

    Art. 8 – Inosservanza –

    e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o

    mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro

    professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi..

    L'inosservanza o l’ignoranza dei precetti, degli obblighi

    DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

    Art. 9 – Comportamento secondo scienza e coscienza –

    professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza

    L’esercizio della1.

    Art. 10

    ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

    – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve

    Art. 11

    propria attività professionale con lealtà e correttezza.

    – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la

    Art. 12

    professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria

    indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o

    condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia

    politica e sesso.

    – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività

    Art. 13

    fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e

    su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto

    professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.

    – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e

    Art. 14

    adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a

    denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non

    – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve

    1

    Medico Veterinario assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo ed

    individuale e le personali convinzioni morali.

    Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità

    professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e

    prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato.

    Tale comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che il

    conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal

    proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a

    quella del decoro professionale.

    Art. 15

    incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

    – Dovere di competenza – Il Medico Veterinario non deve accettare

    Art. 16

    Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale,

    conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei

    quali è svolta l’attività.

    – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico

    Art. 17

    Medico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività

    professionale, secondo correttezza e verità.

    – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del

    Art. 18 – Dovere di assistenza –

    urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura

    delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo

    attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

    Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di

    Art. 19 – Dovere di informativa sul benessere

    Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.

    – E’ dovere del Medico

    Art. 20 – Dovere di tutela –

    professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli

    provenienti da alimenti di origine animale e da animali.

    Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della

    RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI

    Art. 21

    nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

    Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento

    e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto,

    occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative

    di conciliazione.

    – Rapporto fra Colleghi – Il Medico Veterinario deve mantenere sempre

    Art. 22

    a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle

    finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza,

    trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di

    esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva

    comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.

    L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste

    modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.

    – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto

    Art. 23

    titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato

    compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo

    deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.

    I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale

    contrattuale.

    – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario

    Art. 24

    tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di

    consentire un’adeguata formazione.

    – Rapporti con i tirocinanti – Il Medico Veterinario è tenuto verso i

    RAPPORTI CON LA CLIENTELA

    Art. 25

    sulla assunzione della responsabilità professionale.

    Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.

    – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e

    Art. 26

    salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile

    nell’osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato

    nella pratica veterinaria.

    Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi

    inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti

    o affetti da nullità.

    Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli

    elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla

    realizzazione di una operazione illecita.

    – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di

    Art. 27

    dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto

    d’interessi

    – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi2.

    Art. 28

    contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o

    negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse

    procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.

    – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità

    Art. 29

    veterinaria

    – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica3 – Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità

    2

    quale il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante un interesse

    primario – la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della

    prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, gli interessi del cliente ecc – è

    comprovatamente alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di

    qualunque natura.

    Il conflitto d’interesse non è un comportamento, ma è una condizione e proprio per questo diviene

    moralmente riprovevole soltanto quando provoca comportamenti riprovevoli.

    Si verifica un conflitto di interessi quando il Medico Veterinario si trova in una condizione nella

    3

    Per consenso informato si intende l’affermazione dell’autonomia individuale ( in atto o potenziale)

    del paziente nelle pratiche mediche. Questa definizione può valere solo per coloro che ne

    posseggono le caratteristiche indispensabili cioè l’uomo e non gli animali.

    Nel testo si parla di

    è entrato in uso e che nella sua estrinsecazione pratica comporta il trattare lo stesso genere di

    argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) senza per questo pensare di

    attribuire al paziente le stesse caratteristiche di autonomia tipiche dell'essere umano.

    Nell'ambito dell'espletazione del consenso informato il medico veterinario può fare riferimento al

    sistema di controllo della qualità e alle buone pratiche veterinarie che applica nella propria

    struttura.

    E’ necessario esplicitare la differenza tra consenso informato in medicina umana e veterinaria.consenso informato nella pratica veterinaria a ragione del fatto che il termine

    contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e

    delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei

    differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili

    conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente

    dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la

    massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

    Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere

    soddisfatta.

    Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del

    cittadino in tema di prevenzione.

    Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di

    sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento

    professionale.

    È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del

    compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati

    stati di malessere dell’animale paziente.

    Art. 30 – Medicine non convenzionali –

    convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico

    veterinario.

    Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e

    nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,

    acquisito il consenso del cliente debitamente informato.

    La pratica delle Medicine non

    Art. 31

    rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione

    clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia

    formale richiesta e comunque al termine della prestazione.

    Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il

    consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini

    contabili e di archivio storico

    – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a4.

    Art. 32

    cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario

    nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell’incarico.

    È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di

    prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.

    – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al

    Art. 33

    Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento

    delle proprie prestazioni professionali.

    – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il

    Art. 34 – Rinuncia all’assistenza

    al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un

    preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è

    necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale

    paziente.

    – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare

    RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

    Art. 35

    mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e

    misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le

    pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all’argomento, e assumendosi

    la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare

    comunicazione all’Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da

    lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.

    – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri

    4

    trova le sue basi su un rapporto fiduciario ed allo stesso tempo trasparente e condiviso

    abbandonando la visione paternalistica della medicina.

    Questo articolo rientra il quella nuova visione del rapporto Medico Veterinario - cliente che

    Art. 36

    offensivi

    Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed

    offensivi nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei

    confronti degli utenti.

    – Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed– Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico

    Art. 37

    inesistenti

    l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.

    Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non

    posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.

    Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in

    periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come

    tale sanzionabile.

    Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente

    reso possibile un’attività irregolare.

    – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli– L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per

    Art. 38

    ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà,

    nel rispetto delle reciproche funzioni.

    – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deve

    Art. 39

    arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.

    A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o

    irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia

    in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti

    di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.

    In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro

    nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico

    ove ne venga richiesto.

    In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza

    che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso

    delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

    – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di

    Art. 40

    con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in

    contatto nell’esercizio della professione.

    – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi

    Art. 41 – Tutela della professione –

    tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono

    garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici

    Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento

    della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali

    dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di

    appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non

    essere conformi al Codice Deontologico.

    Il rispetto degli obblighi deontologici e la

    Art. 42 – Cointeressenza –

    prevalente apporto intellettuale

    Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del

    Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.

    Il Medico veterinario svolge attività professionale a5.

    Art. 43 – Tempo per l’azione –

    degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei

    suoi interventi.

    Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo

    CERTIFICAZIONI

    Art. 44 – Certificazioni –

    un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato.

    Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare

    5

    limitazione od influenza l’indipendenza intellettuale del Medico veterinario nello svolgimento

    dell’attività professionale.

    La deontologia vieta di svolgere un’altra attività, se tale attività comporta una qualsiasi

    Art. 45

    responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello

    stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.

    – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena

    ASSOCIAZIONE E SOCIETA’

    Art. 46 – Associazione e Società –

    associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera

    professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto

    sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine

    di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui

    territorio si svolge prevalentemente l’attività professionale di competenza.

    I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono

    RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

    Art. 47 – Rapporti con altre professioni –

    della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti

    degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia

    delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine.

    Il Medico Veterinario, nell'esercizio

    PUBBLICITA’

    6

    Art. 48 – Pubblicità –

    informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le

    specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché

    l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.

    Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità

    6

    Legge Bersani ed inoltre sono stati oggetto di specifico e costruttivo confronto con l’Autorità

    Garante per la Concorrenza e il Mercato.

    Tale concertazione si è resa necessaria anche a seguito dell’attività ispettiva svoltasi nello scorso

    mese di maggio presso la Fnovi. Con la AGCM sono stati presi degli impegni che riguardano

    l’abrogazione delle tariffe minime, la possibilità di fare pubblicità informativa su titoli e

    La modifica di questa sezione e di quella successiva si è resa necessaria con l’approvazione della

    La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui

    rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.

    E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.

    ONORARI

    Art. 49 – Onorari professionali

    onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del codice civile.

    – Il professionista determina con il cliente gli

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 50

    costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano

    l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

    Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti

    copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in

    funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.

    – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice

    specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, l'onorario e i costi complessivi

    delle prestazioni che dovrebbero portare ad un a possibile definizione del procedimento.

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